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Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
27-apr-2011
Proroga
Rimandato al 1° luglio l'obbligo di comunicare al Fisco il codice fiscale di chi acquista beni, servizi o prestazioni professionali di importo superiore ai 3.600 euro
Posticipata al 1° luglio 2011 (e non più al 1° maggio) l'entrata in vigore dell'obbligo per tutti i cittadini che devono pagare beni, servizi o prestazioni professionali di valore pari o superiore ai 3.600 euro (IVA inclusa) di fornire al venditore il proprio codice fiscale.
Il venditore dovrà poi inviarlo all'Agenzia delle Entrate la documentazione corredato di ricevuta fiscale, fattura o scontrino.
La misura per la tracciabilità e trasparenza dei pagamenti, ai fini del contrasto all'evasione fiscale, con la circolare 2011/59327 dell'Agenzia delle Entrate è stata posticipata per difficoltà nell'adeguamento informatico da parte degli esercenti.
Dunque, dal prossimo luglio chiunque riceva pagamenti per beni acquistati, prestazioni professionali o servizi ricevuti che superino la soglia dei 3.600 euro dovrà comunicare al Fisco il codice fiscale dell'acquirente.
Per il momento la misura è stata solo rimandata ma non si parla di modifiche, auspicate invece da chi già da tempo l'aveva fortemente contestata.
Facciamo un riassunto della normativa. Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate - art. 21 del D.L. n. 78/2010
PREMESSA
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall’art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono d’importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA; si tratta della maggior parte delle operazioni per le quali il cessionario/committente è il consumatore finale.
a) Casi particolari
Per i contratti:
- d’appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono d’importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro;
- tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
b) Operazioni escluse dalla comunicazione
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
- le importazioni;
- le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con consegna dei beni in Italia al cliente non residente;
- le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria (es. contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, ecc.).
Operazioni effettuate fino al 30.4.2011
Fino al 30.06.2011, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
c) Dati da indicare nella comunicazione
Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:
- l’anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente;
- i corrispettivi dovuti e l’importo dell’IVA, ovvero la specificazione che l’operazione è non imponibile o esente;
- i corrispettivi, comprensivi dell’IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
APPLICAZIONE GRADUALE
Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo e assicurare, allo stesso tempo, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni di evasione e di frode, per il periodo d’imposta 2010:
- le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro;
- la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Per la comunicazione relativa al periodo d’imposta 2010, il termine per l’invio è stabilito al 31.10.2011. La comunicazione telematica relativa ai periodi d’imposta 2011 e successivi deve invece essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA
Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni. Affinché sia valida, è necessario che:
- la comunicazione sostitutiva si riferisca allo stesso periodo di quella originaria,
- sia previamente annullata la comunicazione originaria.